I tempi sono strettissimi. La strada, a quanto pare, anche. Il ddl Province è approdato stamattina in aula già con il ‘marchio’ della doppia bocciatura della maggioranza in commissione, prima su un emendamento relativo alle competenze delle Province sull’edilizia scolastica e poi su uno relativo ai sui tetti alle indennità dei presidenti delle Province. Quindi in aula è stata respinta, per pochissimi voti (115 a 112, più un astenuto), la pregiudiziale di costituzionalità proposta dal senatore Endrizzi (M5S), e sostenuta da Loredana De Petris (Misto-Sel).
Contro il provvedimento si è schierato anche il gruppo Per l’Italia (in commissione era stata decisiva l’assenza ‘politica’ di Mario Mauro) , anche se alla fine il voto favorevole di Pierferdinando Casini e Maria Paola Merloni ha di fatto salvato il provvedimento, che consentirebbe di non procedere al rinnovo degli organi provinciali, già commissariati, con l’introduzione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2014, che prevede la proroga dei commissariamenti per le Province interessate e delle Giunte che andrebbero normalmente in scadenza ad aprile. Secondo il relatore Francesco Russo non c’è da preoccuparsi: quanto accaduto in commissione "è un episodio isolato che non influirà sul percorso dell’approvazione del provvedimento" e "domani pomeriggio entro le 18 ci sarà il voto finale".
Il ddl del sottosegretario Graziano Delrio individua, quali città metropolitane delle Regioni ad autonomia ordinaria, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria. Ad esse si aggiungono Roma Capitale e le città delle Regioni ad autonomia speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna nei rispettivi capoluoghi, nonché nelle province individuate come aree metropolitane. Possono acquisire lo status di città metropolitana anche le province con popolazione superiore a un milione di abitanti, per iniziativa del comune capoluogo e di altri comuni rappresentanti almeno 500.000 abitanti. Due province confinanti possono essere costituite in città metropolitana, se hanno complessivamente una popolazione di almeno 1.500.000 abitanti. Per la costituzione di ulteriori città metropolitane si segue il procedimento tratteggiato dall’articolo 133 della Costituzione. Il territorio della città metropolitana coincide generalmente con quello della omonima provincia.
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