Il legittimo impedimento torna domani all’attenzione della Corte Costituzionale: anche stavolta la questione riguarda un processo a carico di Silvio Berlusconi, quello sulla compravendita dei diritti tv Mediaset, in cui l’ex premier e’ accusato di frode fiscale. A sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e’ stata la Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all’udienza, svoltasi il primo marzo 2010, durante la quale i giudici di Milano rigettarono la richiesta di rinvio presentata dalla difesa perche’ Berlusconi era impegnato in una riunione del Cdm, che aveva all’ordine del giorno il ddl anticorruzione, quello attualmente all’esame della Camera.
Nel ricorso, la Presidenza del Consiglio chiede alla Consulta di dichiarare che "non spetta al tribunale di Milano stabilire che non costituisce impedimento assoluto alla partecipazione alle udienze penali, e percio’ causa di giustificazione della sua assenza, il diritto-dovere del presidente del Consiglio dei ministri a presiedere una riunione del Consiglio dei ministri, anche nell’ipotesi in cui la predetta riunione, gia’ fissata in una precedente data non coincidente con un giorno di udienza dibattimentale, venga differita ad altra data coincidente con un giorno di udienza".
Di conseguenza, va annullata l’ordinanza con cui i giudici respinsero la richiesta di rinvio e l’attivita’ istruttoria che venne compiuta nell’udienza del primo marzo.
"Il giudice avrebbe dovuto considerare l’indicata funzione di governo, tenendo conto che senza la convocazione, partecipazione e direzione del Consiglio dei ministri, lo stesso Consiglio non puo’ svolgersi e, pertanto – si legge nel ricorso – non puo’ essere esercitata, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri l’attivita’ di direzione della politica generale del Governo nonche’ quella dell’unita’ di indirizzo politico e amministrativo, promovendo e coordinando l’attivita’ dei ministeri, attribuzioni costituzionalmente previste di cui il presidente del Consiglio dei ministri e’ responsabile". Nel caso di specie, la riunione del Cdm era stata spostata dal 24 febbraio al primo marzo (data tra quelle gia’ indicate per il calendario di udienza), differimento, si legge nel ricorso, "dipeso dalla necessita’ di procedere a una compiuta stesura dell’importante disegno di legge contenente le disposizioni anticorruzione, che ha comportato una complessa elaborazione".
Discussione su questo articolo