La risoluzione n. 6/DF del Dipartimento delle Finanze del 26 giugno 2015 forniva importanti chiarimenti sull’applicazione del decreto legge 47/2014, in materia di esenzione dal pagamento dell’IMU per i pensionati italiani residenti all’estero. La Risoluzione individuava con più precisione la platea dei beneficiari e le condizioni oggettive per accedere ai benefici fiscali in-trodotti dalla legge.
“Alcune interpretazioni restrittive sulla reale portata della norma, tuttavia, ci hanno indotto a chiedere ulteriori delucidazioni”. Ad affermarlo è l’On. Alessio Tacconi, deputato PD eletto all’estero, che perciò, insieme agli altri deputati PD eletti all’estero, ha presentato una nuova interrogazione parlamentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
“Non convince, in particolare – continua il deputato – l’interpretazione secondo la quale sarebbero esclusi dal beneficio i pensionati residenti in un paese terzo (sempre estero) rispetto a quello che eroga la prestazione previdenziale: si tratta soprattutto di connazionali ex frontalieri o che si sono trasferiti nell’attuale paese di residenza per ricongiungersi a loro familiari, anch’essi emigrati. Si tratterebbe di un’esclusione non giustificata, derivante da un’interpretazione a nostro parere troppo restrittiva”.
“Inoltre, la Risoluzione annovera tra le condizioni per usufruire dell’esenzione il possesso di una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d’uso. Si tratta di un’interpretazione che sembrerebbe contrastare con la normativa generale (DL 201/2011) che prevede per la totalità dei contribuenti la possibilità di usufruire delle agevolazioni relative alla prima casa anche se proprietari di più immobili sul territorio nazionale. Secondo la normativa generale, dunque, l’esenzione sembrerebbe riguardare anche i pensionati proprietari di più di una abitazione in Italia. In questo caso, naturalmente, solo una abitazione avrebbe le caratteristiche di “prima casa” necessarie per aver diritto all’esenzione”.
“Abbiamo perciò chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – prosegue Tacconi – se non ritenga opportuno intervenire con urgenza e comunque prima della scadenza per il versamento della seconda rata previsto per il 16 dicembre, al fine di eliminare queste incomprensibili disparità di trattamento tra cittadini pensionati residenti all’estero aventi gli stessi requisiti oggettivi di fronte alla legge”.
“Rimane fermo – conclude infine – il nostro impegno affinché le facilitazioni sulla prima casa che il Governo si appresta ad introdurre con la prossima Legge di Stabilità siano rivolte a tutti i cittadini iscritti all’AIRE”. Di seguito il testo dell’interrogazione.
L’INTERROGAZIONE
Al Ministro dell’economia e delle finanze
Per sapere – premesso che
L’articolo 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, stabilisce che "a partire dall’anno 2015 e’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso".
Sulla reale portata della norma, anche a seguito di segnalazioni da parte di potenziali fruitori e di patronati operanti all’estero, i deputati del partito democratico eletti all’estero hanno chiesto delucidazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con la risoluzione n. 6/DF il Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 26 giugno 2015 – forniva importanti chiarimenti sull’applicazione del nuovo regime della tassazione locale introdotto dal suddetto decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, definendone con più precisione la platea dei beneficiari e le condizioni oggettive per acce-dere ai benefici fiscali di cui trattasi.
Circa i potenziali beneficiari, la suddetta Risoluzione n. 6 dava un’interpretazione restrittiva all’applicazione della norma, escludendo dal diritto all’esenzione quei pensionati che risiedono in uno stato estero diverso da quello che eroga la pensione.
Tra le condizioni oggettive, invece, la Risoluzione annovera il possesso, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, di una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in co-modato d’uso. L’esclusione dal beneficio dei pensionati che risiedono in uno stato estero diverso da quello che eroga la pensione, appare un’inutile discriminazione verso i lavoratori transfrontalieri o quelli che si sono ricongiunti, nell’attuale paese di residenza, ai propri familiari, anch’essi e-migrati.
La condizione oggettiva relativa al possesso di un solo immobile sembrerebbe contrastare, in-vece, con la normativa generale di cui all’articolo 13, comma 2 del Decreto Legge 201/2011 che prevede per la totalità dei contribuenti la possibilità di usufruire delle agevolazioni relative alla prima casa anche se proprietari di più immobili sul territorio nazionale.
Se non ritenga opportuno intervenire con urgenza e comunque prima della scadenza per il versamento della seconda rata previsto per il 16 dicembre, al fine di eliminare, anche con provvedimenti di carattere normativo, queste incomprensibili disparità di trattamento tra cit-tadini aventi gli stessi requisiti oggettivi di fronte alla legge.
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