Come noto la Legge di Stabilità (art. 1, comma 526, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012) ha esteso all’anno 2013 il diritto per i residenti all’estero a richiedere le detrazioni per carichi familiari.
Pertanto, ai cittadini non residenti in Italia, le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche per l’anno 2013, a condizione che: 1) dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51 compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato; 2) di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
Lo stesso articolo di legge precisa che la detrazione relativa all’anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2014. Inoltre, il comma 483 sempre dell’ art. 1 della legge di stabilità ha aggiornato i valori delle detrazioni d’imposta per i figli a carico, con particolare riguardo ai figli minori di tre anni e ai figli portatori di handicap.
In particolare, è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la detrazione è pari rispettivamente a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati ed a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; le detrazioni appena citate sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap.
Si ricorda che non è più obbligatorio presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia e che la domanda deve essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione nel carico familiare.
I modelli di domanda, distinti in due tipologie dedicate rispettivamente ai residenti nei paesi UE e Norvegia (modello CI 501) e ai residenti nei paesi extra UE (modello CI502), sono in corso di pubblicazione nella versione aggiornata nella sezione Moduli, alla voce Convenzioni Internazionali, del sito istituzionale www.inps.it.
Discussione su questo articolo