Con la circolare n. 3/DF diffusa venerdì 18 maggio dal Dipartimento delle finanze sono stati chiariti alcuni punti della normativa IMU, compreso quello relativo alle unità immobiliari possedute in Italia dagli italiani residenti all’estero.
Come è noto la nuova norma sul tributo sulla casa ha sostituito dal 2012 l’imposta comunale sugli immobili (ICI), ha ripristinato la tassazione sull’abitazione principale e ha soppresso la legge che prevedeva l’equiparazione all’abitazione principale della casa posseduta dagli italiani all’estero.
La nuova norma stabilisce tuttavia, grazie agli emendamenti presentati dai deputati eletti all’estero, che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Praticamente la norma prevede che i comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare, possano estendere alle unità immobiliari degli italiani all’estero lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta (0,4% invece di 0,76%) e detrazione di base di 200 euro.
La circolare precisa inoltre che anche per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui il comune dovesse deliberare l’equiparazione all’abitazione principale, le detrazioni di 50 euro previste per i figli di età non superiore a 26 anni si applicano solo nel caso in cui gli stessi dimorino e risiedano anagraficamente nell’immobile oggetto della disposizione di favore.
Si consiglia quindi ai nostri emigrati di contattare direttamente il comune dove è situato l’immobile per verificare se sia già stata approvata le delibera relativa all’IMU e alle eventuali esenzioni-riduzioni, oppure di collegarsi al sito del Fisco www.finanze.gov.it dove è possibile consultare tutte le delibere dei comuni sull’IMU già approvate, trasmesse e registrate dal Dipartimento delle Finanze, e accessibili al pubblico così come prevede la normativa. Come è noto infatti i comuni possono inviare telematicamente al ministero dell’Economia e delle Finanze regolamenti e delibere di approvazione delle aliquote concernenti l’Imposta municipale propria (Imu). Per gli atti dei comuni che hanno già ottemperato alla trasmissione in formato cartaceo, sarà cura del ministero provvedere alla conversione in formato elettronico e alla successiva pubblicazione sul sito internet istituzionale.
Va ricordato che scade il 18 giugno il termine per il pagamento della prima rata IMU, ma paradossalmente i comuni hanno invece tempo fino al 30 giugno per l’approvazione delle delibere comunali che definiranno le nuove aliquote. Nel caso in cui un soggetto paghi la prima rata dell’imposta secondo le aliquote indicate dalla manovra e il Comune deliberi successivamente un aggiustamento delle aliquote anche a favore degli italiani all’estero, la situazione sarà probabilmente compensata nel conguaglio-saldo successivo.
*deputato Pd, eletto nella ripartizione estera Nord e Centro America
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