Il 18 giugno scade il termine per pagare la prima rata della nuova imposta sugli immobili che interessa circa 18 milioni di italiani più decine di migliaia di nostri connazionali residenti all’estero ma purtroppo regna il caos più assoluto relativamente alle procedure di pagamento di cui è responsabile il Ministero delle Finanze che, con un recente comunicato, invece di semplificare le cose le ha rese ancora più confuse e impraticabili. Ma procediamo con ordine. Malgrado il nostro impegno non siamo riusciti, almeno finora, a convincere il Governo Monti a mantenere l’agevolazione introdotta nel 1993 a favore dei residenti all’estero che prevedeva l’equiparazione ai fini fiscali della casa da essi posseduta in Italia ad abitazione principale.
Tuttavia un piccola battaglia l’abbiamo vinta: come è noto infatti la nuova normativa stabilisce che i comuni potranno estendere le agevolazioni sulla prima casa oltre che agli anziani e disabili, che hanno spostato la residenza nelle case di riposo, anche ai cittadini italiani residenti all’estero. Molti comuni hanno già deliberato, altri si accingono a farlo e speriamo che l’ANCI e all’IFEL, recentemente sollecitati con una lettera dai parlamentari eletti all’estero, possano condizionare le delibere a favore dei nostri emigrati.
E’ bene ricordare che la prima rata dovrà essere versata con l’importo calcolato sulla base dell’aliquota standard, pari al 4 per mille per le abitazioni principali e al 7,6 per mille per gli altri immobili. I comuni potranno inoltre decidere di aumentare o diminuire l’aliquote e a seconda degli incassi raggiunti a giugno si correggeranno eventualmente gli altri versamenti, per fare in modo che l’incasso effettivo sia pari a quello stimato (intorno ai 21 miliardi di euro). Si ricorda che l’IMU sulla prima casa può essere pagata in tre rate mentre quella sulla seconda casa deve essere pagata in due rate (con conguaglio a dicembre).
In un recente e “delirante” comunicato stampa del 31 maggio il Dipartimento delle Finanze indica quali debbano essere le modalità di versamento dell’IMU da parte dei soggetti non residenti in Italia.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, occorre seguire le seguenti procedure:
a) per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto;
b) per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Come causale dei versamenti devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
• la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
• l’annualità di riferimento;
• l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l’abitazione principale, sceglie di pagare l’IMU in tre rate deve indicare se si tratta di “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”.
Come si vede si tratta di una procedura complicatissima che certamente rende quasi impraticabile il pagamento dell’imposta anche alla luce della grande confusione che regna tra i nostri connazionali i quali già incontrano grandi difficoltà nel contattare i Comuni per conoscere l’aliquota da pagare (prima o seconda casa).
Consigliamo quindi vivamente i nostri connazionali di rivolgersi agli enti di patronato che saranno senz’altro in grado di fornire una assistenza adeguata. Da parte nostra chiederemo chiarimenti al Ministero delle Finanze e soprattutto una proroga dei pagamenti dei nostri connazionali fino a che non saranno chiarite e semplificate le complicatissime procedure.
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