Il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi ha proposto la riduzione del 30% delle multe pagate entro cinque giorni. E’ sicuramente una proposta positiva, seppure molto limitata, che cerca di temperare l’esosità del nostro sistema sanzionatorio. Ma per renderlo più equo è necessario però fare anche altro. Suggeriamo al ministro, e quindi al Parlamento, tre interventi a nostro avviso indispensabili e urgenti:
1) Il primo intervento riguarda il cosiddetto “cumulo giuridico” di cui all’art. 198, oggi estremamente restrittivo. Con l’enorme diffusione di apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni (porte telematiche, autovelox, t-red etc.), è in buona sostanza venuto meno l’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione. Cosicché capita ormai di frequente che il cittadino si veda recapitare innumerevoli multe seriali, che avrebbero potuto essere evitate se vi fosse stato il fermo immediato. In breve, il guidatore si accorge di aver commesso la medesima infrazione decine di volte solo quando gli viene recapitato il primo dei verbali seriali. Viene così meno la funzione dissuasiva dei controlli stradali. A nostro avviso si dovrebbe innanzitutto diminuire il termine perentorio per la notifica dei verbali di accertamento di infrazioni non immediatamente contestate, magari da tre mesi a un mese. Ma soprattutto, si dovrebbe estendere la previsione di cui all’art. 198 del Codice della Strada anche ai casi di ripetute infrazioni della medesima norma, accertati con il medesimo apparecchio nel medesimo luogo.
2) Il secondo intervento riguarda gli scaglioni sanzionatori relativi all’eccesso di velocità di cui all’art. 142, ed in particolare lo scaglione tra il 10 ed i 40 kmh in eccesso, che prevede una sanzione da 168 Euro e la decurtazione di tre punti dalla patente. E’ uno scaglione troppo ampio. Ad esempio, in un centro urbano dove vige il limite di 50 kmh, vengono puniti in maniera identica chi viaggia a 61 kmh e chi viaggia a 89 kmh. E’ evidente che vengono punite con la stessa sanzione due condotte la cui pericolosità è molto diversa. Di contro, chi viaggia a 60 kmh orari, riceve una sanzione di 41 Euro senza decurtazione di punti. A nostro avviso, la soluzione più equa è rivedere gli scaglioni e applicare una sanzione proporzionale al livello di eccesso di velocità, ovvero una sanzione che aumenta per ogni kmh in eccesso. Ma anche dove non si voglia procedere in tal senso, è evidente che si potrebbe raggiungere una maggiore equità dividendo questo secondo scaglione in almeno due scaglioni, creandone uno intermedio per gli eccessi tra il 10 e i 25 kmh.
3) Se il pagamento integrale della sanzione non avviene entro 60 giorni, la sanzione raddoppia (più correttamente, nei primi 60 giorni si ha diritto a pagare metà della sanzione). Il problema si pone per il fatto che alla sanzione si aggiungono i costi di notifica ed eventuali costi di giacenza ove il verbale non sia immediatamente ritirato dal cittadino. Ebbene, non pagare interamente la sanzione, ovvero omettere anche un solo centesimo di eventuali costi dovuti alla giacenza (che talvolta non appaiono nel bollettino di pagamento allegato al verbale, ma solo sul verbale stesso) comporta il raddoppio della multa. Ci pare una conseguenza davvero iniqua. Più corretto sarebbe, ove il cittadino ometta di pagare magari questi costi aggiuntivi (non sempre riportati in modo chiaro sul verbale), ma paghi comunque quantomeno l’importo della sanzione, che non si verificasse il raddoppio della multa.
Con questi tre piccoli interventi sul Codice della Strada, si eviterebbero così situazioni di evidente sproporzione della sanzione rispetto alla condotta. Inoltre, tutto questo potrebbe attenuare l’odiosa quanto fondata sensazione che le sanzioni stradali sono ormai utilizzate dalla Pubblica Amministrazione per rimpinguare le proprie casse.
Pietro Yates Moretti, vice-presidente Aduc*
*Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
Discussione su questo articolo