Riforme, ecco Palazzo Madama senza eletti all’estero

Il disegno di legge di revisione costituzionale reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Per quanto riguarda il superamento del bicameralismo paritario, il disegno di legge prevede un sistema bicamerale differenziato, nel quale la Camera dei deputati diviene titolare in via esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo, esercitando la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa (ossia il potere di approvazione in via definitiva delle leggi, escluse quelle costituzionali che continuano a richiedere l’approvazione anche dell’altro ramo del Parlamento) e quella di controllo sull’operato del Governo. Il Senato della Repubblica – denominato Senato delle Autonomie – viene configurato come un organo rappresentativo delle istituzioni territoriali che concorre alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Il nuovo Senato delle Autonomie partecipa, inoltre, alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge le attività di verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

Il Senato delle Autonomie è formato dai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti, con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione. Si prevede dunque una composizione paritaria tra rappresentanti delle Regioni e rappresentanti dei Comuni.

A questa componente di natura territoriale si affiancano ventuno cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (i requisiti sono i medesimi attualmente previsti per la nomina a senatori a vita), nominati dal Presidente della Repubblica per un periodo di sette anni. Sono conseguentemente soppressi i seggi del Senato assegnati alla circoscrizione estero, che rimangono per la sola Camera dei deputati. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. Ai membri del Senato delle Autonomie non spetti alcuna indennità per l’esercizio del mandato. Tutte le leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Al Senato delle Autonomie è tuttavia riconosciuta la facoltà di deliberare proposte di modificazione su ciascun disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Il Senato delle Autonomie continuerà ad esercitare le competenze che la Costituzione vigente attribuisce al Parlamento in seduta comune, quali; l’elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica (in ragione della nuova composizione del Senato, rappresentativa delle istituzioni territoriali, si prevede che nel collegio che elegge il Presidente della Repubblica non siano più compresi i delegati regionali); la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica; l’elezione di un terzo dei componenti il Consiglio superiore della magistratura. Quanto all’elezione dei giudici costituzionali, la cui nomina spetta attualmente per un terzo al Parlamento in seduta comune, si prevede invece che tre giudici siano nominati dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie. Al Senato delle Autonomie è, inoltre, attribuita la funzione consultiva in ordine allo scioglimento dei Consigli regionali e alla rimozione dei Presidenti delle Giunte.

Il progetto di revisione del Titolo V è volto a definire un sistema di governo multilivello più ordinato e meno conflittuale, in grado di bilanciare interessi nazionali, regionali e locali e di assicurare politiche di programmazione territoriale coordinate con le più ampie scelte strategiche adottate a livello nazionale.

Ferma restando l’abolizione delle Province, che viene confermata, il progetto di revisione costituzionale prevede il superamento dell’attuale frammentazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, prevedendo l’eliminazione delle competenze legislative "concorrenti" e la conseguente ridefinizione delle competenze "esclusive" dello Stato e di quelle "residuali" delle Regioni; l’elenco delle materie e delle funzioni di competenza statale "esclusiva" viene integrato includendovi il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; le norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro; l’ordinamento scolastico; l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; la previdenza complementare e integrativa; l’ordinamento di Comuni, Città metropolitane ed enti di area vasta; il commercio con l’estero; l’ambiente, l’ecosistema, i beni culturali e paesaggistici, anche per profili ulteriori rispetto a quelli di tutela già previsti; le norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull’ordinamento sportivo; l’ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione; le norme generali sul governo del territorio; il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell’energia; le grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e le relative norme di sicurezza; i porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale; conseguentemente, viene disposto che spetti alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia e funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riguardo alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all’organizzazione, in ambito regionale, dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all’istruzione e formazione professionale. Infine, il disegno di legge prevede l’abolizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.