L’aula del Senato, con 81 voti favorevoli e 31 contrari, ha approvato in prima lettura il dl cittadinanza, ovvero quel decreto voluto dal ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, con cui si limita fortemente la trasmissione della cittadinanza ius sanguinis.
Pur recependo la stretta promossa dal Governo, il testo votato dall’Aula di Palazzo Madama apporta significative novità. Un testo certamente migliorato anche grazie al fondamentale contributo del Movimento Associativo Italiani all’Estero.
Sulla materia, anche all’interno dei lavori in commissione Affari costituzionali al Senato, sono emerse profonde differenze di vedute all’interno della maggioranza, non perfettamente ricomposte dal testo licenziato in commissione, su cui il relatore, Marco Lisei (FdI) è intervenuto con un aggiustamento ancora nella seduta d’aula di giovedì 15 maggio.
Durante l’iter in commissione sono stati rivisti i requisiti per poter continuare a chiedere la cittadinanza ius sanguinis e il testo si è arricchito di due articoli (1-bis e 1-ter), introducendo nuove misure dedicate agli oriundi e al riacquisto della cittadinanza da parte di già cittadini italiani naturalizzati all’estero (entrambi gli aspetti non erano affrontati nel provvedimento licenziato dal dl).
IUS SANGUINIS: STRETTA A DUE GENERAZIONI. IL REQUISITO DELLA CITTADINANZA ESCLUSIVA
Uno degli aspetti maggiormente criticati dalle opposizioni è l’effetto in un certo senso retroattivo del testo. Se fino al 27 marzo, infatti, il passaggio della cittadinanza ius sanguinis avveniva automaticamente, con il dl si prevede che “è considerato non averla mai acquisita” chi “è nato all’estero anche prima dell’entrata in vigore” del provvedimento, a meno che non possieda esclusivamente la cittadinanza italiana o non soddisfi determinate condizioni. Quali?
In primis quella su cui si è faticosamente cercata l’intesa con la Lega e con il MAIE, il Movimento Associativo Italiani all’Estero fondato e presieduto da Ricardo Merlo e rappresentato in Senato da Mario Borghese.

Il testo originario prevedeva infatti, tra i requisiti, il fatto che un nonno cittadino o un genitore cittadino del richiedente fosse nato in Italia. Il requisito di nascita – come voluto dai due gruppi di maggioranza – è caduto.
Il testo licenziato dall’aula di Palazzo Madama lo ha sostituito con il fatto che “un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana”.
Un requisito a cui i partiti più favorevoli allo ius sanguinis, in questo caso Lega e MAIE, guardano con molta freddezza.
Tra i requisiti per l’ammissibilità delle domande, anche il fatto che un genitore sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza e prima della nascita del figlio richiedente.

OK A PROCEDIMENTI PENDENTI E APPUNTAMENTI PRESI
Il decreto approvato dal Senato prevede anche che lo status di cittadino sia riconosciuto, ai sensi della normativa vigente al momento dell’emanazione del decreto, a chi aveva già presentato domanda corredata dalla documentazione necessaria o (e questa è la novità apportata da Palazzo Madama) aveva almeno ottenuto un appuntamento dagli uffici competenti.
MINORI: UN ANNO DI TEMPO PER PRESENTARE LE DOMANDE
Nell’iter al Senato, il dl ha subito modifiche anche per quanto riguarda i minori. Si prevede, infatti, che i minorenni, figli di cittadini per nascita, possano diventare cittadini se i genitori o il tutore dichiarano la volontà all’acquisto entro l’anno di vita (in alternativa il minore potrà ottenerla risiedendo per due anni in Italia dopo la dichiarazione.
Si prevede, inoltre, e anche su questo si è raggiunta la mediazione con il MAIE – fondamentale il ruolo del Sen. Borghese e la regia del presidente Merlo -, che per i minorenni alla data di entrata in vigore del testo la dichiarazione possa essere presentata entro il 31 maggio 2026.
IL SENATO APRE LA FINESTRA PER IL RIACQUISTO
A seguito dell’intervento emendativo portato avanti in Senato, il dl riapre i termini – chiusi da anni – per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di ex cittadini che l’hanno persa a seguito della naturalizzazione all’estero. La domanda potrà essere presentata nella finestra compresa tra il 1º luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Il costo sarà di 250 euro.
LA CITTADINANZA PER GLI ORIUNDI CHE RECUPERANO RADICI
Tra le novità, anche le disposizioni per favorire “il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana”. La norma, infatti, dopo le modifiche del Senato, introduce la possibilità per gli oriundi (italo discendenti senza limiti di generazioni) di richiedere e ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in Italia, anche al di là delle quote previste dal dl Flussi. Dopo due anni di residenza in Italia, gli oriundi entrati con permesso di soggiorno per lavoro, potranno ottenere la cittadinanza.
Il requisito, in questo caso, è che provengano da uno degli Stati di destinazione dei flussi di emigrazione più rilevanti, individuati (e questo aspetto è stato criticato dalle opposizioni) con decreto del Maeci.
IL TEMA DELLE CONTROVERSIE
Uno degli aspetti segnalato come problematico nelle audizioni e rimasto intatto del dl originario è che “nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza” chi chiede l’accertamento “è tenuto ad allegare e provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita”.
ORA ALLA CAMERA PER UNA CONVERSIONE-LAMPO
Approvato dall’aula del Senato, il dl cittadinanza è stato trasmesso alla Camera, dove è stato incardinato (relatore il deputato di FI Paolo Emilio Russo). Il testo va convertito entro il 27 maggio.