Alessio Tacconi, deputato del Movimento 5 Stelle eletto nella ripartizione estera Europa e residente in Svizzera, ha presentato nei giorni scorsi una proposta di legge per l’abolizione del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) e una proposta di riforma dei Comites.
“La presente proposta di legge – spiega Tacconi, unico grillino eletto oltre confine – intende riprendere il percorso avviatosi nel corso della XVI legislatura (interrottosi, com’è noto, per la fine della stessa) ed è volto a ribadire la ferma volontà di riformare la disciplina degli italiani residenti all’estero, semplificando e rendendo più efficiente il panorama generale delle forme e degli istituti di rappresentanza degli stessi e promuovendo una più efficace tutela dei loro interessi e dei loro diritti. Si ritiene quindi opportuno e necessario ripresentare una nuova proposta di legge, che racchiuda e comprenda anche il proficuo lavoro già svolto in passato, con il duplice intento di avviare una riforma dei Comites per potenziarne le funzioni e i compiti e nello stesso tempo prevedere la soppressione del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) con il trasferimento di alcune sue competenze ai COMITES, generando così un significativo risparmio economico”.
“Il CGIE, infatti, istituito con la legge 6 novembre 1989, n. 368, e che opera ai sensi del regolamento di attuazione emanato con il DPR 14 settembre 1998, n. 329, perde la sua ragion d’essere a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2001, n. 459 che regolamenta il voto degli italiani all’estero e, con l’istituzione della Circoscrizione estero, permette l’elezione di parlamentari residenti all’estero. Con l’elezione di propri rappresentati nel Parlamento nazionale agli italiani residenti all’estero vengono pienamente riconosciuti i loro diritti civili e viene eliminata un’odiosa discrepanza di trattamento rispetto ai cittadini residenti sul territorio nazionale. I parlamentari eletti nella Circoscrizione estero, al pari di tutti gli altri parlamentari, ai sensi dell’art. 67 della Costituzione, "rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato" in special modo nell’interesse delle collettività residenti all’estero. A fronte, pertanto, di una rappresentanza diretta, sembra pleonastica una rappresentanza indiretta delle collettività di riferimento in quanto la totalità delle funzioni di informazioni al Governo e al Parlamento e l’azione propulsiva di coordinamento e di indirizzo delle politiche migratorie possono e devono essere svolte, molto più efficacemente, dai Parlamentari eletti all’estero”.
“La legge 6 novembre 1989, n. 368 riserva al CGIE anche competenze che attengono allo sviluppo delle condizioni di vita delle collettività residenti all’estero, il loro collegamento alle realtà sociali, politiche e culturali locali, l’integrazione nelle società di accoglienza, il collegamento con l’Italia attraverso opportune iniziative di promozione linguistica e culturale, ecc. Si osserva al riguardo che le stesse funzioni sono già svolte, generalmente con più efficacia e incisività, dall’organo rappresentativo a livello locale (circoscrizione consolare) in quanto più vicino alla popolazione di riferimento di cui tale organo è diretta espressione rappresentativa. L’abolizione del CGIE permetterebbe di far confluire le rilevanti risorse che si libererebbero nei capitoli relativi al funzionamento dei Comites. Questi sarebbero così in grado di differenziare e arricchire le iniziative a favore delle loro comunità e rendere più incisiva la loro azione nello svolgimento dei compiti che la legge loro assegna, che vanno dall’individuazione delle esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile delle comunità di riferimento all’attuazione delle iniziative che la situazione suggerisce e che spaziano dalla formazione professionale a quella scolastica, dall’assistenza sociale alla tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani, dallo sport e tempo libero alle iniziative ricreative e culturali, assicurando la partecipazione di tutti, specialmente dei giovani, canale privilegiato di collegamento con l’Italia”.
Proposta di legge di iniziativa del deputato Tacconi
Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all’estero (Comites) e abrogazione della legge 6 novembre 1989, n° 368 istitutiva del Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie).
La proposta di legge è composta di sei articoli di seguito illustrati: l’art. 1 (Istituzione dei Comites) prevede la possibilità di istituire un Comitato in quelle circoscrizioni dove risiedono almeno 20.000 italiani mentre nel testo della legge in vigore si prevede l’istituzione di un Comitato nelle circoscrizioni con 3000 residenti. I commi 2 e 3 dello stesso articolo, tuttavia, introducono criteri flessibili non legati esclusivamente al numero dei connazionali residenti, ma anche alle peculiarità di ciascuna circoscrizione consolare o di ciascun Paese dove particolari condizioni sociali, economiche, politiche, storiche e geografiche facciano ritenere opportuna, su specifica valutazione del Ministero degli Esteri, la creazione di più comitati all’interno della stessa circoscrizione o di un comitato facente capo a più circoscrizioni. Per garantire un’adeguata rappresentanza è istituito un Comitato anche in quei Paesi dove la presenza italiana è più marginale, comunque non inferiore a 5.000 connazionali residenti.
L’art. 2 (Compiti e funzioni dei Comites) elenca dettagliatamente i compiti e le funzioni del Comitato, stabilisce alcune modalità operative, la collaborazione e il flusso di informazioni con le autorità consolari e prevede un potenziamento delle prerogative dei Comites ai quali è attribuita, tra le altre, una funzione di consulenza normativa, con la possibilità di formulare pareri, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative e regolamentari dello Stato, delle Regioni e di altri enti concernenti le comunità italiane all’estero. L’articolo prevede anche che il Comites predisponga una relazione annuale che evidenzi le attività svolte nell’anno, e che illustri la situazione e i bisogni della collettività di riferimento e le criticità affrontate sia nell’espletamento dei propri compiti, sia nei rapporti con l’autorità consolare.
Le relazioni, da allegare ai bilanci consuntivo e preventivo da ciascun Comitato, sono raccolte in un unico documento, che il Ministro degli Esteri presenta alle Camere per una valutazione delle attività svolte e delle prospettive per il triennio successivo. Tali relazioni, inoltre, hanno lo scopo di rendere edotte le Comunità di riferimento sulle attività svolte, introducendo così un criterio di trasparenza e “accountability" nei confronti dell’elettorato.
L’art. 3 (modifiche all’art. 5 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di eleggibilità e composizione dei Comites) sostituisce i commi 1 e 2 dell’articolo in oggetto e ne abroga il comma 7.
L’art. 4 (determinazione del numero e delle sedi dei Comites) stabilisce che il Ministro degli affari esteri, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, proceda alla ridistribuzione territoriale dei Comitati degli italiani all’estero ai sensi dell’articolo 1 della presente proposta di legge, sentiti gli stessi Comites e i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero.
L’art. 5 (abrogazione) abroga la legge 6 novembre 1989, n. 368 istitutiva del CGIE.
L’art. 6 (disposizioni finanziarie), infine, prevede la riassegnazione dei fondi stanziati sui pertinenti capitoli di Bilancio del Ministero degli affari esteri relativi alle spese per le elezioni e il funzionamento del CGIE (rispettivamente i Capitoli 3091 e 3131) ai capitoli per le elezioni e il funzionamento dei Comites (rispettivamente Capitoli 3081 e 3103)
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286)
1. L’articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:
Art. 1. – (Istituzione dei Comitati degli italiani all’estero)
1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno ventimila cittadini italiani iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, un Comitato degli italiani all’estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato».
2. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare e della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono istituiti più Comitati all’interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più Comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
3. In aree geografiche particolari, caratterizzate da presenza di cittadini italiani distribuita su un territorio molto ampio, può essere istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un Comitato che faccia riferimento a più circoscrizioni consolari, anche in deroga al limite dei residenti di cui al comma 1. In ogni caso, anche nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al fine di garantire l’adeguata rappresentanza delle comunità di minore entità, è istituito un Comitato in ciascun Paese nel quale risiedono almeno cinquemila cittadini italiani. Il Comitato ha sede nella circoscrizione consolare nella quale risiede la comunità italiana più numerosa.
Art. 2 (Modifica dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 296, in materia di compiti e funzioni dei Comitati degli italiani all’estero).
1.L’articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Compiti e funzioni dei Comitati).
1. I Comitati sono organi di rappresentanza delle comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che determinano politiche idonee a interessare le comunità medesime.
2. I Comitati, in aderenza ai princìpi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, hanno il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all’estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell’Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all’estero e di facilitarne il mantenimento dell’identità culturale e linguistica, l’integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell’imprenditoria italiana.
3. La rappresentanza diplomatico – consolare italiana informa le autorità locali dell’istituzione del Comitato e del tipo di attività svolta. Il Comitato, previa intesa con le autorità consolari, può rappresentare istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alle autorità e alle istituzioni locali, con esclusione delle questioni che attengono ai rapporti tra Stati.
4. La rappresentanza diplomatico – consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.
5. Per l’attuazione dei fini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ciascun Comitato provvede a:
a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell’Italia, i problemi delle comunità italiane all’estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive e alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;
b) formulare, su richiesta del Ministro degli affari esteri, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative europee concernenti le comunità italiane all’estero;
c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;
d) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante nonché di valorizzazione dell’identità nazionale delle comunità italiane all’estero;
e) predisporre una relazione annuale contenente una valutazione generale degli eventi occorsi nell’anno precedente, della situazione e dei bisogni della comunità italiana di riferimento. Il Comitato, inoltre, allega alla relazione un rapporto sulla propria situazione generale, sui propri bisogni, sulle attività svolte e sul rapporto con la rappresentanza diplomatico-consolare nonché un rapporto programmatico, con proiezione triennale, delle iniziative che lo stesso Comitato intende attuare, comprensivo di osservazioni e proposte per migliorare il funzionamento delle strutture dei servizi consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento. Alla relazione sono altresì allegati il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo di cui all’articolo 3. Le relazioni e i bilanci dei singoli Comitati, inviati ogni anno al Ministero degli affari esteri, sono raccolti in un unico documento, che il Ministro degli affari esteri presenta alle Camere, nel quale si valutano gli eventi dell’anno precedente e si tracciano prospettive e indirizzi per il triennio successivo;
f) contribuire all’elaborazione di una legislazione in materia economica e sociale che tenga conto delle problematiche relative all’emigrazione.
6. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce a individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare alla rappresentanza diplomatico¬consolare contributi utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l’autorità diplomatico-consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell’ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.
7. Ai componenti dei Comitati non è, in alcun caso, attribuita la qualifica di pubblici ufficiali.
8. Nell’ambito delle politiche e delle attività di cui ai commi 1 e 2, l’autorità diplomatico- consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell’ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altri organismi e istituzioni.
9. L’autorità diplomatico-consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l’esame di iniziative e di progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana di riferimento.
10. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e europeo, al fine di favorire l’integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:
a) coopera con l’autorità diplomatico-consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;
b) collabora con l’autorità diplomatico-consolare ai fini dell’osservanza dei contratti di lavoro e dell’erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;
c) segnala all’autorità diplomatico-consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell’ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, se necessario assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L’autorità diplomatico-consolare riferisce al Comitato la natura e l’esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;
d) esprime pareri sulle iniziative che l’autorità diplomatico-consolare intende intraprendere in relazione alle materie di cui al comma 6;
e) formula proposte all’autorità diplomatico-consolare nell’ambito delle materie di cui al comma 6, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;
f) esprime parere obbligatorio, entro un mese dalla data della richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, presentano al Governo, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;
g) esprime parere obbligatorio, entro un mese dalla data della richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione;
11. L’autorità diplomatico-consolare è tenuta a motivare le decisioni assunte in difformità dai pareri obbligatori resi dal Comitato;
12. L’autorità diplomatico-consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell’attività svolta nella circoscrizione consolare dagli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.
Art. 3.
(Modifiche all’art. 5 della legge 23 ottobre 2003, n. 286 in materia di eleggibilità e composizione dei Comitati degli italiani all’estero)
1. All’articolo 5 della legge 23 ottobre 2003, n,.286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 è così sostituito:
“1. Il Comitato è composto dal presidente, eletto a maggioranza dei componenti in occasione della prima seduta, e:
a) da dieci membri per le comunità fino a cinquantamila residenti;
b) da dodici membri per le comunità composte da un numero di residenti compreso tra cinquantamila e centomila;
c) da diciotto membri per le comunità composte da un numero di residenti superiore a centomila.
1 bis. Ai fini della determinazione del numero dei membri del Comitato, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni dall’elenco dei cittadini residenti di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
2. Il comma 2 sostituito dal seguente:
Sono eleggibili a membri del Comitato i cittadini italiani residenti nella circoscrizione elettorale e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile. Chi ha ricoperto per due mandati la carica di membro del Comitato non è rieleggibile alla medesima carica.
Hanno diritto di voto per l’elezione dei Comitati i cittadini italiani iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno un anno nella circoscrizione elettorale e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al DPR 20 marzo 1967, n. 223.
3. il comma 7 è abrogato.
Art. 4 (Determinazione del numero e delle sedi dei Comites)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire un’equa distribuzione territoriale dei Comitati degli italiani all’estero di cui all’articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri, sentiti gli stessi Comitati e i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, ridetermina, con proprio decreto, ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 286 del 2003, il numero e le sedi dei Comitati medesimi.
Art. 5. (Abrogazione)
1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogata.
Art. 6. (Disposizioni finanziarie)
1. Le somme di cui all’articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ai capitoli 3081 e 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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