Votare dall’estero, per corrispondenza, ma per i candidati dei collegi nazionali. Questa l’opzione che il senatore Zeller, presidente del Gruppo Autonomie a Palazzo Madama, prevede nel ddl "Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all’estero", assegnato ieri alla Commissione Affari Costituzionali.
Il testo – sottoscritto dal collega Berger – sarà sottoposto ai pareri delle Commissioni Giustizia, Affari esteri e Bilancio.
Il ddl, assicura Zeller, non influisce in alcun modo sull’impianto della legge Tremaglia: rimane il voto all’estero, rimane la circoscrizione estero, ma si introduce un’altra possibilità per l’elettore, cioè che "i cittadini italiani che intendano votare candidati delle liste iscritte nelle circoscrizioni del territorio nazionale non debbano più obbligatoriamente venire in Italia, ma possano votare per corrispondenza i candidati italiani della circoscrizione elettorale in cui sono iscritti".
"Nel presente disegno di legge – chiarisce – l’elettore deve scegliere se venire a votare in Italia oppure votare i candidati italiani per corrispondenza. Nel caso specifico dei cittadini italiani della provincia di Bolzano residenti all’estero (circa 15.000 elettori che vengono in Italia per votare i loro rappresentanti, pena la rinuncia al voto), data la peculiarità sociale e politica della zona interessata, questo nuovo sistema consentirebbe loro di votare per corrispondenza i rappresentanti al Parlamento italiano delle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e di non essere più costretti a venire in Italia solo per votare".
Le modificazioni introdotte dal ddl "sono dirette a fare sì che, fermo restando l’impianto fondamentale del voto nella circoscrizione Estero — cioè, per i candidati della circoscrizione Estero — l’elettore residente all’estero possa, alternativamente, scegliere di votare per i candidati della circoscrizione del territorio nazionale nella quale è (o resta) iscritto sia recandosi personalmente al seggio del territorio nazionale, sia esprimendo il proprio voto per corrispondenza". Il testo "non modifica la disciplina dell’anagrafe degli italiani all’estero e degli schedari consolari, né le disposizioni che determinano l’iscrizione dei cittadini residenti all’estero nelle liste elettorali dei comuni italiani".
Nel dettaglio, l’articolo 1 – comma 1, lettera a) – "trasforma l’opzione prevista dalla citata legge n.459 del 2001 prevedendo che quella espressa per "votare in Italia" possa essere esercitata anche "per votare in Italia per corrispondenza". Inoltre – per ragioni pratiche e per favorire questa scelta – l’opzione da "una tantum" viene trasformata in permanente sino a revoca espressa; revoca che avviene anche scegliendo semplicemente un’altra opzione. In questo modo si rende più semplice la gestione delle opzioni in caso di conclusione anticipata della legislatura. L’elettore che ha optato non è costretto – come avviene ora – in tempi brevissimi a confermare la propria scelta, ma continua a esprimere il proprio voto nella modalità con cui lo ha espresso la volta precedente. La disciplina già esistente è sufficiente a fare sì che i comuni siano avvertiti per tempo degli elettori che, avendo esercitato l’opzione, voteranno per corrispondenza i candidati del territorio nazionale".
Nel ddl si prevede l’obbligo di informazione da parte dei Consolati, si disciplinano tempi e modi per l’invio delle schede agli elettori.
Quanto allo scrutinio, "si è scelto di far compiere all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero tutte le operazioni di spoglio e di scrutinio, compresa la decisione sulle schede contestate. L’ufficio, però, "accantona" schede e voti espressi per corrispondenza e invia il tutto alla circoscrizione competente. Quest’ultima compie soltanto le operazioni per l’assegnazione dei seggi inglobando i voti pervenuti dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero nelle cifre elettorali di calcolo".
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