Perché le pensioni pagate dall’Inps in Canada possono essere tassate sia dal Canada che dall’Italia e perché l’integrazione al trattamento minimo erogata dall’Istituto previdenziale italiano ai nostri pensionati in Canada deve essere tassata in Italia? Sono alcune delle domande che l’On. Gino Bucchino ha fatto al Presidente del Consiglio Mario Monti, in qualità di Ministro delle Finanze, in una interrogazione sulla nuova Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra i due Paesi entrata in vigore lo scorso 25 novembre.
Il parlamentare eletto nella Circoscrizione Estero evidenzia nella sua interrogazione che la ratio di questa tipologia di accordi internazionali è quella invece di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici e rendere possibile un’equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
Per quanto riguarda le pensioni – informa l’On. Bucchino – la convenzione stabilisce all’articolo 18 che le pensioni private (l’Inps – sostituto d’imposta – paga in Canada oltre 60.000 pensioni) sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario, mentre invece le pensioni italiane degli ex dipendenti pubblici ora residenti in Canada sono imponibili solo in Italia (come ad esempio le pensioni dell’Inpdap). Purtroppo – stigmatizza il parlamentare – è prevista sempre dall’articolo 18 la possibilità che le pensioni dell’Inps siano tassate – con una complessa modalità – oltre che dallo stato di residenza anche dallo Stato italiano.
Questa possibilità della tassazione concorrente – avverte Bucchino – è in contraddizione con ogni logica di evitare la doppia imposizione che è alla base di questo tipo di accordi, non ha alcuna giustificazione di natura giuridica o pratica – infatti la stragrande maggioranza delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali non prevede la doppia tassazione delle pensioni -, innesca un difficile e farraginoso procedimento volto a ottenere un credito di imposta nei casi di doppia tassazione – a volte non richiesto per l’inconsapevolezza degli interessati – o a presentare domande di rimborso che vengono soddisfatte solo dopo lunghi periodi di attesa.
Inoltre lo stesso articolo 18 della convenzione, complicando ulteriormente le cose, prevede che le prestazioni di sicurezza sociale (in particolare il trattamento minimo) pagate dall’Inps a pensionati residenti in Canada sono imponibili solo in Italia costringendo così l’Istituto previdenziale italiano a scomporre ai fini fiscali la pensione in due parti, quella a calcolo sottoposta a tassazione concorrente e quella relativa all’integrazione al trattamento minimo potenzialmente tassabile solo in Italia.
In conclusione l’On. Bucchino chiede nella sua interrogazione se il Ministro sia consapevole di queste gravi anomalie della Convenzione e se intenda quindi esaminare i motivi per cui le pensioni private pagate dall’Inps a pensionati residenti in Canada possono essere sottoposte a doppia tassazione contravvenendo così ai principi guida elaborati dall’Ocse e alla stessa logica che ispira le convenzioni contro le doppie imposizioni e quali iniziative intenda intraprendere per rivedere con le procedure previste le parti critiche della convenzione oppure per disporre, anche unilateralmente, che l’articolo 18 debba essere interpretato nel senso che le pensioni pagate dall’Inps in Canada, considerato che sono tassate dal Canada, non debbano essere tassate anche dall’Italia
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