Cittadinanza breve e con norme che ne facilitino l’acquisizione sia per i minori che per gli adulti, con un uno ius soli temperato e un ius culturae che la conceda anche dopo un percorso di formazione fatto in Italia. E’ la proposta di legge presentata alla Camera dal gruppo di Scelta civica durante una conferenza stampa e che e’ gia’ nei cassetti di Montecitorio dal 25 marzo scorso. Primi firmatari sono Mario Marazziti e Milena Santerini. Ma sono arrivate anche altre sottoscrizioni non solo dai deputati di Sc (Binetti, Catania, Antimo Cesaro, Fauttilli, Galgano, Gigli, Matarrese, Nissoli, Rossi, Sberna, Schiro’ Planeta, Tinagli, Vecchio, Vezzali) ma anche dai colleghi del Pd Realacci, Bobba, Verini.
"L’attuale legge sulla cittadinanza, la legge 5 febbraio 1992 n.91) – si spiega nella premessa- non pare piu’ adeguata a raccogliere il bisogno di cittadinanza e di integrazione sociale di tanti. Senso di cittadinanza, anche in senso giuridico, delle seconde generazioni: stranieri, figli di immigrati, ma non essi stessi immigrati, in quanto nati o comun que vissuti in Italia nell’intero periodo della loro formazione linguistica e culturale nel corso dell’eta’ evolutiva". I modi di acquisto della cittadinanza contemplati oggi dalla legge sono sostanzialmente connessi all’applicazione del principio dello ius sanguinis (avviene per trasmissione dai genitori che sono italiani).
L’articolo 1 del testo introduce alcuni casi di ius soli fortemente attenuato, prevedendo che per l’acquisto della cittadinanza italiana non sia sufficiente il solo evento della nascita sul territorio nazionale, dovendo concorrervi almeno uno dei seguenti requisiti: che almeno uno dei genitori sia gia’ regolarmente soggiornante nel nostro Paese da non meno di cinque anni; che almeno uno dei genitori sia nato in Italia e vi soggiorni legalmente alla nascita del figlio da almeno un anno.
All’articolo 2 della proposta di legge di scelta civica sulla cittadinanza, depositata alla Camera, sono invece introdotte alcune ipotesi di acquisizione della cittadinanza per ius culturae, conseguendo questa al prolungato e positivo inserimento del nuovo cittadino nella societa’ italiana sin dalla minore eta’. Cio’ avverra’, piu’ esattamente, al completarsi delle seguenti fattispecie: su richiesta, entro un anno dal compimento della maggiore eta’, dello straniero nato in Italia, oppure entrato in Italia entro il quinto anno di eta’, che vi abbia sempre soggiornato regolarmente; su istanza dei genitori – o dell’interessato stesso divenuto maggiorenne dello straniero minore di eta’ che abbia frequentato e concluso con esito positivo un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado, ovvero secondaria superiore, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.
Per quanto riguarda i minori si stabilisce inoltre che "lo straniero nato o entrato in Italia entro il quinto anno di eta’, che vi abbia soggiornato legalmente fino al raggiungimento della maggiore eta’, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro due anni" dall’essere divenuto maggiorenne.
L’articolo 3, della proposta di legge di scelta civica sulla cittadinanza, depositata alla Camera, modifica il testo vigente dell’articolo 9 della legge n. 91 del 1992, riconducendo ai piu’ diffusi standard europei il periodo di stabile residenza in Italia richiesto per poter presentare la domanda di naturalizzazione. In particolare, il periodo di residenza legale e’ stato portato a tre anni per i cittadini europei, i quali hanno l’onere di richiedere l’iscrizione anagrafica per soggiorni sul territorio nazionale superiori a tre mesi. Nel caso della domanda di naturalizzazione ordinaria e’ stato invece previsto il requisito del soggiorno regolare ininterrotto da almeno cinque anni, sostituendolo cosi’ a quello della continuita’ nella residenza anagrafica, attualmente previsto dall’ordinamento vigente.
All’articolo 4 viene affermata la possibilita’ del soggetto di mantenere la cittadinanza di origine. All’articolo 5 viene infine introdotta una disciplina transitoria, a nostro avviso necessaria ad evitare ingiustificate differenziazioni nel trattamento di situazioni tra loro sostanzialmente equivalenti.
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