In relazione alle affermazioni pubblicate sull’esclusione della lista Córdoba Democrática dalle elezioni COMITES del 2026, riteniamo opportuno chiarire alcune questioni, facendo riferimento alla normativa vigente e al verbale ufficiale della seduta del Comitato Elettorale Circoscrizionale (CEC) di Córdoba del 9 ottobre.
Le affermazioni contenute nell’articolo del 27 ottobre a firma di Ricky Filosa, sono le seguenti:
“Il primo caso arriva da Córdoba, in Argentina, dove la lista Córdoba Democrática (PD) è stata esclusa dalla competizione elettorale con una decisione del Comitato Elettorale Circoscrizionale adottata il 9 ottobre.
La decisione di esclusione qui si sarebbe ben fondata su un errore materiale relativo alle dimensioni del contrassegno elettorale.
Il simbolo depositato avrebbe avuto errori gravi: il più squalificante è stato il punto che riguarda la NON PRESENTAZIONE DELLA DESCRIZIONE DEL SIMBOLO, cosa che impedirebbe al Consolato addirittura di stampare il logo sulla scheda elettorale. La presentazione della descrizione del simbolo è una condizione necessaria per accettare una lista.
C’è poi il pressapochismo dimostrato da questa stessa lista, che ha presentato un simbolo che misurerebbe 3,1 per 2,6 centimetri, mentre nel verbale sarebbero stati indicati quattro centimetri. Non solo: il simbolo sarebbe stato un semplice logo bianco e nero quadrato.
Ma l’errore più grosso è stato presentare l’atto principale senza sottoscrizioni e i fogli senza timbro di continuità. A quel punto le ragioni di questa esclusione sarebbero più che accettabili”.
La mancata descrizione del contrassegno
L’articolo sostiene che la mancata descrizione scritta del simbolo costituisca una grave irregolarità, tale da impedirne addirittura la riproduzione sulla scheda elettorale.
In realtà, il DPR 395/2003 prevede che ogni lista sia munita del proprio contrassegno, ma non stabilisce espressamente l’obbligo di accompagnarlo con una descrizione scritta, né tantomeno indica la mancanza di tale descrizione come causa di esclusione.
L’affermazione secondo cui un simbolo regolarmente depositato non potrebbe essere stampato sulla scheda in assenza di una descrizione appare inoltre priva di una spiegazione tecnica convincente.
Le dimensioni e la forma del contrassegno
L’articolo riconosce che il simbolo presentato misurava 3,1 × 2,6 centimetri, mentre il verbale del CEC ne indica una dimensione di 4 centimetri. Ma la questione fondamentale è un’altra: l’articolo 16 del DPR 395/2003 attribuisce al CEC il potere di intervenire sui contrassegni quando siano identici o confondibili con altri precedentemente presentati. Non prevede invece l’esclusione di un’intera lista per la forma rettangolare del simbolo o per una difformità nelle sue dimensioni.
Un eventuale problema di adattamento grafico alla scheda elettorale non può essere automaticamente trasformato in una causa di esclusione.
Le firme sull’atto principale
L’articolo considera particolarmente grave l’assenza delle firme sull’atto principale di presentazione della lista.
Ma l’articolo 14 del DPR 395/2003 prevede espressamente che le dichiarazioni di presentazione possano essere sottoscritte mediante atti separati.
Córdoba Democrática ha utilizzato proprio questa modalità, prevista dalla normativa. Il verbale del CEC non contesta l’insufficienza del numero di sottoscrittori, ma soltanto l’assenza delle firme sulla seconda pagina dell’atto principale.
Si tratta di due questioni completamente diverse, che l’articolo sembra confondere.
I presunti timbri di continuità mancanti
L’articolo aggiunge infine una contestazione che definisce particolarmente grave: la presunta assenza dei timbri di continuità sui fogli presentati. È significativo che tale irregolarità non sia menzionata in alcun punto del verbale ufficiale del CEC del 9 ottobre.
Occorre inoltre distinguere fra fogli intercalari, per i quali possono essere necessarie specifiche modalità di collegamento materiale, e atti separati autonomi, espressamente ammessi dalla normativa elettorale.
Senza precisare a quali documenti si riferisca e senza fornire alcun riscontro, l’articolo presenta come accertata un’irregolarità che non risulta nemmeno essere stata contestata dal Comitato.
Ma la questione fondamentale è un’altra: il CEC non può inventare nuove cause di esclusione.
Indipendentemente da ogni considerazione sulle presunte irregolarità formali, esiste una questione giuridica fondamentale che l’articolo ignora completamente.
Il Comitato Elettorale Circoscrizionale non dispone di un potere discrezionale illimitato di ammettere o escludere le liste.
L’articolo 16 del DPR 395/2003 definisce puntualmente i compiti e i poteri del CEC, stabilendo le verifiche da effettuare, i casi nei quali le liste devono essere dichiarate non valide e gli interventi consentiti sui contrassegni e sulle candidature.
Non è una distinzione secondaria.
Il legislatore ha disciplinato questi poteri proprio per evitare che un organo composto anche da rappresentanti delle liste concorrenti e delle associazioni locali possa trasformarsi in uno strumento di esclusione degli avversari elettorali.
A Córdoba è accaduto esattamente ciò che una rigorosa delimitazione dei poteri del CEC dovrebbe impedire: una maggioranza di membri del Comitato ha votato per escludere una lista concorrente sulla base di contestazioni per le quali il regolamento non prevede espressamente tale conseguenza.
Il fatto che la decisione sia stata adottata da 14 membri contro uno non la rende per questo legittima. Una maggioranza può adottare soltanto le decisioni che la legge le consente di adottare.
La maggioranza non è fonte di diritto e non può attribuirsi competenze che la legge non le riconosce.
È proprio questa la garanzia fondamentale dello Stato di diritto: le regole del processo elettorale non possono essere modificate, ampliate o interpretate arbitrariamente da chi è chiamato ad applicarle, tanto meno quando la decisione incide sulla partecipazione di una lista concorrente.
L’esclusione di Córdoba Democrática non riguarda quindi soltanto i suoi candidati, ma il diritto degli elettori della circoscrizione consolare di Córdoba a scegliere liberamente i propri rappresentanti.
Chi sostiene la legittimità di quella decisione dovrebbe indicare con precisione non soltanto quali disposizioni sarebbero state violate, ma soprattutto quale norma attribuirebbe al CEC il potere di escludere un’intera lista per quelle specifiche ragioni.
È questa la domanda essenziale alla quale l’articolo non risponde.
Prego voler pubblicare queste osservazioni.
Saluti cordiali,
Firmato da candidati della lista Cordoba democratica:
Edoardo Fracanzani
Dante Tortone
Leandro Dionisio
Sebastian Sesin
Roxana Lazarte
Adrian Segura
Luciano Maniasi
Patricia Ladetto
Martin Guchea































