Dal 2026 i disagi in autostrada daranno diritto al rimborso del pedaggio.
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha approvato la delibera 211/2025, che introduce il rimborso in caso di rallentamenti dovuti a cantieri o blocchi del traffico per incidenti, eventi meteo o altre cause straordinarie.
La misura, unica nel suo genere, punta a garantire che il pedaggio sia sempre equo e proporzionato al servizio effettivamente usufruito, pur riconoscendo l’importanza dei cantieri per la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture.
I rimborsi entreranno in vigore progressivamente: dal 1° giugno 2026 per tratte gestite da un unico concessionario e dal 1° dicembre 2026 per percorsi che coinvolgono più concessionari.
L’Autorità monitorerà il funzionamento del meccanismo fino al 31 dicembre 2027, con una verifica di impatto entro luglio 2027.
Le soglie di ritardo per il rimborso variano in base alla lunghezza del percorso: fino a 30 km senza vincolo di ritardo, tra 30 e 50 km con almeno 10 minuti di ritardo, oltre 50 km con almeno 15 minuti.
Abbonati e pendolari godranno delle stesse tutele, con possibilità di recedere dall’abbonamento se i lavori riducono l’uso del percorso.
Esistono alcune eccezioni: rimborsi inferiori a 10 centesimi, cantieri emergenziali o mobili e percorsi con riduzioni generalizzate già previste. Per i blocchi del traffico, i rimborsi saranno proporzionali alla durata: 50% tra 60 e 119 minuti, 75% tra 120 e 179 minuti, 100% oltre 180 minuti.
Tutti i rimborsi potranno essere richiesti tramite un’app unica o i canali messi a disposizione dai concessionari.
I rimborsi saranno inclusi nelle nuove concessioni e applicati anche a quelle in corso tramite atti aggiuntivi.
Per i cantieri, gli importi non potranno essere recuperati dal pedaggio a regime; per le concessioni vigenti, sarà previsto un recupero graduale dal 2026 al 2030. Per i blocchi del traffico per cause straordinarie, il recupero tramite pedaggio sarà possibile solo in caso di eventi di forza maggiore comprovati.































