In caso di mancata cancellazione dall’anagrafe italiana, in applicazione del criterio formale dettato dall’articolo 2 del Tuir, non è possibile invocare il trasferimento della residenza fiscale all’estero, come stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 24972 del 3 settembre scorso.
Lo scrive Italia Oggi in merito a una controversia in cui una contribuente sosteneva di non essere tenuta ad adempiere a tale onere, poiché fiscalmente residente a San Marino, sebbene secondo i giudici le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’articolo 2 del Tuir, in ogni caso residenti e, pertanto, soggetti passivi d’imposta in Italia, stabilendo quindi che “il trasferimento all’estero di una persona fisica non rileva, ai fini fiscali, fino a quando non avviene la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano” e che, accertata la residenza fiscale in Italia, si configura “la violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, per l’omessa presentazione del quadro RW da parte della contribuente, in relazione agli investimenti detenuti all’estero, nulla rilevando, a tal fine, che la stessa contribuente fosse stata in grado di giustificare la natura non evasiva di tali attività finanziarie”.






























