Ecco le scadenze del percorso per l’elezione di tutte le alte cariche dello Stato. La ‘magic date’ per l’inizio della formazione del governo e’ il 21 marzo: da allora sara’ possibile avviare le consultazioni da parte del presidente Napolitano, il cui settennato scade il 15 maggio.
I PRESIDENTI DELLE CAMERE – La loro elezione e’ il primo adempimento delle nuove Camere (convocate per il 15 marzo), e normalmente ci si arriva il giorno successivo alla prima seduta.
A MONTECITORIO l’elezione scatta nei primi tre scrutini solo se si raggiunge la maggioranza dei 2/3; a partire dal quarto e’ sufficiente la maggioranza assoluta, di cui il centrosinistra dispone. E’ dunque prevedibile che, in mancanza di accordi nelle prime tre votazioni, il presidente della Camera possa essere eletto sabato 16 marzo, a maggioranza assoluta.
Quanto al SENATO, nei primi due scrutini per eleggere il presidente serve la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato, maggioranza di cui nessuna coalizione dispone a Palazzo Madama. Ove non si raggiunga questa maggioranza, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione in cui basta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato questa maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che prende piu’ voti. A parita’ di voti e’ eletto il candidato piu’ anziano di eta’.
15 APRILE: CONVOCAZIONE PARLAMENTO SEDUTA COMUNE. Considerato che il mandato del presidente Napolitano scade il 15 maggio, entro il 15 aprile dovra’ arrivare la convocazione del Parlamento in seduta comune per eleggerne il successore al Quirinale. potrebbe tenersi per i primi di maggio, in modo da consentire ai Consigli regionali di eleggere i grandi elettori che le rappresenteranno.
L’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO. Il presidente della Repubblica e’ eletto nell’Aula di Montecitorio dal Parlamento in seduta comune integrato da 58 rappresentanti delle Regioni: ogni regione ne elegge tre con l’eccezione della Valle d’Aosta che ne elegge uno. La seduta comune del Parlamento e’ presieduta dal presidente della Camera, che ha al suo fianco il presidente del Senato. I grandi elettori saranno 1.007: 615 deputati, 319 senatori (315 piu’ i 4 senatori a vita) e 58 delegati delle Regioni. Nelle prime tre votazioni la maggioranza richiesta per l’elezione sia quella dei due terzi dei componenti dell’Assemblea, pari a 672 voti. Dal quarto scrutinio il quorum si abbassa: per essere eletti bastera’ la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, pari a 504 voti. Non c’e’ una prassi certa sulla cadenza delle votazioni; la seduta comune e’ considerata un’unica seduta anche se si sviluppa in piu’ giorni. Lo spoglio e’ fatto dal presidente della Camera.
































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