Elezioni Comites sempre più vicine. Si terranno ad aprile le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e in tutto il mondo i nostri connazionali si preparano al voto. Liste e candidati si muovono per fare conoscere i propri programmi, organizzano incontri e iniziative sul territorio. I più attenti, i più scrupolosi, verrebbe da dire i più intelligenti, conoscono anche l’importanza dell’informazione e della comunicazione e così usano i media del settore e i social network per diffondere la propria visione politica e per farsi conoscere dalle rispettive comunità.
Mancano ormai poche settimane alle elezioni, quindi, ma sono ancora tanti i dubbi degli italiani all’estero rispetto alla modalità di voto. Come si vota? Come ci si iscrive al registro elettorale? Quanti candidati è possibile votare? Sono solo alcuni degli interrogativi che tanti italiani nel mondo si pongono.
Così ItaliaChiamaItalia, con la collaborazione di Marco Fedi, deputato Pd eletto oltre confine e residente in Australia, propone ai propri lettori una sorta di “vademecum” in occasione del rinnovo dei Comitati. Ecco qui di seguito le domande più frequenti che gli italiani nel mondo pongono ai propri rappresentanti eletti all’estero e a noi di ItaliaChiamaItalia: le elenchiamo una per una, con relativa risposta. Speriamo che questo vademecum possa esservi utile, a voi che leggete, e possa in qualche modo aiutarvi a capire di più. Ricordiamo che possono votare i cittadini italiani che sono iscritti nella lista aggiornata degli elettori, e che sono iscritti all’AIRE da almeno sei mesi nella circoscrizione di residenza.
COMITES, ECCO IL VADEMECUM
Come si può partecipare al voto dei Comites?
Devi inviare apposita richiesta all’Ufficio Consolare di riferimento, allegando copia del documento di identità. Il modulo da compilare per esprimere la propria volontà di votare è disponibile sui siti ufficiali dei Consolati dove si voterà. La richiesta può essere consegnata personalmente all’Ufficio consolare oppure inviata per fax, posta, posta elettronica. Solo gli elettori registrati riceveranno il plico per il voto per corrispondenza.
Quanto tempo ho a disposizione per l’iscrizione?
Scade il 18 marzo il termine per inviare al proprio consolato di riferimento la domanda di iscrizione. Resta quindi poco meno di un mese di tempo per iscriversi.
Quando si svolgeranno le elezioni?
La data delle elezioni coincide con l’ultimo giorno utile per far arrivare le schede votate. La busta deve essere inviata al più presto possibile in modo da giungere a destinazione non oltre le ore 24 del 17 aprile 2015.
Come si vota?
Facendo una croce con penna blu o nera sul contrassegno della lista prescelta. Si possono esprimere preferenze pari a un terzo dei candidati da eleggere, quindi 6 preferenze per le circoscrizioni che eleggono 18 consiglieri e 4 preferenze per quelle che eleggono 12 consiglieri. Si vota per corrispondenza.
Chi può essere eletto?
Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.
Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.
Quante volte si può essere eletti nei COMITES?
La legge dice che i componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi. Tale causa di ineleggibilità è riferita ai mandati successivi all’entrata in vigore della Legge 286/2003. In ogni caso su queste cause si esprime il Comites appena eletto. Contro le deliberazioni adottate è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale di Roma.
Non mi sono ancora iscritto per il voto, posso sottoscrivere una lista?
Si. L’iscrizione è stata introdotta dalla conversione del decreto-legge 1 agosto 2014 n. 109, Legge 1 ottobre 2014, n. 141, che prevede l’obbligo di iscrizione per ricevere il plico elettorale per il voto per corrispondenza. La sottoscrizione di lista, invece, è regolata dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e richiede unicamente l’iscrizione AIRE. Si può sottoscrivere una sola lista.
Cosa accade se si presenta una sola lista di 12 candidati? Si procede alle elezioni comunque?
La lista deve avere un numero di candidati pari almeno al numero dei membri del Comitato da eleggere; in caso contrario il Comitato elettorale Circoscrizionale ne dichiara la non ammissibilità. Anche in caso di presentazione di un’unica lista, le elezioni devono svolgersi, non prevedendo la legge alcuna riserva al riguardo. Alcuni consolati accettano liste autenticate da un giudice di pace (Australia, Nuova Zelanda, Canada). L’autenticazione non riguarda però i singoli candidati ma la lista.
Questa procedura è corretta?
L’art. 14 del DPR 395/2014 prevede espressamente l’autentica della firma di ogni sottoscrittore delle liste di candidati e delle dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. Possono autenticare le sottoscrizioni, oltre all’autorità consolare, notai e pubblici funzionari qualora a ciò abilitati dalla legislazione locale, con legalizzazione della loro firma (se del caso, mediante Apostille). La legalizzazione/Apostille attesta infatti l’autenticità della firma, il titolo in virtù del quale chi autentica ha agito e, ove occorra, l’autenticità del sigillo o del bollo di cui l’atto è munito. Per quanto riguarda l’autentica cumulativa, è consentita anche dalla legislazione italiana.
































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