Il caso che riguarda Massimo Romagnoli continua a interessare tanti amici dell’ex parlamentare azzurro, ma pochi rappresentanti di politica e istituzioni. Anche a livello mediatico, l’attenzione è poca. ItaliaChiamaItalia segue la vicenda fin dall’inizio e continuerà a tenervi informati sul caso. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, fra le altre cose, la visita del sen. Aldo Di Biagio a Romagnoli, nel carcere di Podgorica.
Abbiamo pubblicato nelle scorse ore l’interrogazione parlamentare che lo stesso Di Biagio ha presentato, interrogazione rivolta tra gli altri al ministro dell’Interno Angelino Alfano.
Oggi vogliamo dare spazio alle parole dell’avvocato Nicola Pisani di Roma, professore di Diritto penale, difensore in Italia di Massimo Romagnoli.
Racconta il legale a ItaliaChiamaItalia: “Sono stato a far visita il 2 gennaio a Massimo Romagnoli, detenuto dal 16 dicembre 2014 nel carcere di Podgorica in Montenegro, dove è stato arrestato per effetto di una richiesta di arresto internazionale a fini di estradizione, emanata dal Manhattan Attorney di New York. Ho avuto la possibilità di vederlo per soli 20 minuti e parlargli dietro un vetro a mezzo ‘citofono’ assieme al Senatore Aldo Di Biagio”.
Continua Pisani: “Le accuse sono molto gravi: cospirazione a fini di uccisione di ufficiali e impiegati di cittadinanza americana e loro collaboratori durante l’espletamento delle proprie funzioni pubbliche, in violazione del Titolo 18, Sezione 1114 del United States Code. Tali intenti illeciti sarebbero stati perseguiti “indirettamente”, e cioè attraverso la fornitura di armi ad esponenti delle Farc (Forze armate rivoluzionarie colombiane) che avrebbero provveduto materialmente. In secondo luogo, il Romagnoli viene accusato di cospirazione per la fornitura di materiale di supporto o altre risorse all’organizzazione terroristica internazionale FARC, intendendosi le “material support or resources” secondo la nozione fornita nell’art. 18, Sezione 2339A (b) (1). In particolare, il Romagnoli avrebbe cospirato con altri soggetti per fornire alle FARC, tra le altre cose, beni materiali e immateriali, servizi finanziari, consulenza e assistenza, documentazione falsa e armi, con la consapevolezza che le FARC svolgono attività terroristica. In particolare gli si contesta la disponibilità a fornire falsi documenti di esportazione di armi (END USER)”.
“Ad oggi – continua l’avvocato – non è ancora pervenuta alle Autorità montenegrine la richiesta di estradizione dagli Stati Uniti e ciò comporta che non è stato ancora del tutto disvelato il complesso degli elementi di prova a suo carico. Nell’Indictment – che è pubblicato sul sito della Procura di Manhattan e pertanto pubblico – si fa riferimento a degli incontri videoregistrati tra due cittadini rumeni, Vintila e Georgescu, e tre agenti sotto copertura della DEA. Nel corso di tali incontri, questi ultimi agenti avrebbero simulato un interesse all’acquisto di armi, dicendo che le stesse erano destinate all’uccisione di cittadini americani.
Il Romagnoli avrebbe partecipato ad un unico incontro con gli agenti provocatori dell’8.10.2104 a Tivat in Montenegro, durato pochi minuti. Dal canto suo Romagnoli si dice innocente e del tutto estraneo a questa vicenda: non ha mai saputo né minimamente sospettato che i soggetti da lui incontrati una sola volta avessero interesse ad acquisire armi destinate ad azioni terroristiche, contro il governo americano. Inoltre egli continua a ripetere di avere una conoscenza davvero rudimentale della lingua inglese”.
“L’aspetto francamente grottesco di questa vicenda – osserva Nicola Pisani – è che alla fine dei conti non vi è stata nessuna vendita di armi né il benché minimo accordo finalizzato a una vendita: per non parlare di danaro. Neanche l’ombra. Di quale fatto materiale dovrebbe rispondere Romagnoli insomma? Ma c’è di più: ci troviamo di fronte a comportamenti (incontri, riunioni etc.) tenuti in senso tecnico ‘su istigazione’, per così dire, di agenti provocatori con tutte le conseguenze immaginabili sul piano del rispetto del principio dell’equo processo previsto dall’art.6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; ma anche sul piano della concreta offensività dei comportamenti. Sempre stando all’atto di accusa in nostro possesso, sembra emergere che gli agenti della DEA sotto copertura, avrebbero ‘provocato’ la trattativa, accordandosi per fissare l’incontro in Montenegro, allo scopo preciso di acquisire la prova del reato e di arrestare in seguito i tre. Ma allora come si fa ad ignorare che la Corte europea dei diritti dell’uomo in un precedente importante (Furcht c. Germania) del 23 ottobre 2014 ha detto a chiare lettere che tale modalità di acquisizione della prova potrebbe violare il diritto ad un equo processo?”.
“Ulteriore problema non di poco conto riguarda la giurisdizione: nessuno dei fatti è avvenuto sul territorio degli USA. Gli incontri sono avvenuti in luoghi diversi ma non negli Stati uniti: altro motivo che farebbe legittimamente dubitare della correttezza del riconoscimento della giurisdizione in capo agli Stati Uniti. Quanto alle conseguenze di un processo negli Stati Uniti, si precisa che negli USA, per la mera partecipazione a questa pre-trattativa – perché niente di più sembra emergere dall’atto di accusa della Procura di Manhattan, e sempreché sia provata la sua consapevolezza in ordine al collegamento con le FARC – Romagnoli rischia una pena da 17 anni all’ergastolo!”.
Che fare, dunque? “A questo punto non resta che attendere la richiesta di estradizione avanzata dalla Procura di Manhattan: la decisione finale sull’estradizione spetta al Ministro della Giustizia del Montenegro; il peso e lo spessore delle forze in campo è davanti agli occhi di tutti. Romagnoli oggi è un cittadino solo. Dalla parte sua ha però il diritto. Il diritto di non essere estradato negli USA visto che il ‘fatto’ oggetto di incriminazione è avvenuto sul territorio del Montenegro e quindi dovrebbe essere giudicato in quello Stato. Ha il diritto di non essere processato in USA secondo una legge – quella statunitense – che prevede una pena assolutamente sproporzionata alla gravità del fatto (da 17 anni all’ergastolo) come previsto dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E ha il diritto – conclude il difensore italiano dell’ex deputato di Forza Italia – di non ‘subire’ prove che siano state acquisite in violazione dei canoni di un equo processo (art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo)”.
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