Qui di seguito pubblichiamo il testo dell’interrogazione a risposta scritta a firma dei senatori Di Biagio, Micheloni e Giacobbe, tutti e tre eletti all’estero, in materia di criticità attualmente sussistenti in merito all’applicazione della Convenzione tra Italia e Marocco sulla doppia imposizione sul reddito.
L’INTERROGAZIONE
Ai ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze,
per sapere, premesso che:
come emerso da recenti approfondimenti giornalistici, sussiste in capo alle dinamiche applicative della Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni sul reddito" del 1972 alcuni punti di equivoca interpretazione che stanno sollevando molteplici criticità sul fronte dell’onere fiscale in capo ai dipendenti con cittadinanza marocchina e italiana operanti presso l’Ambasciata italiana a Rabat con contratti a legge locale;
nello specifico in Marocco sono operativi 24 impiegati a contratto assoggettati a ritenute alla fonte dell’Erario italiano, in applicazione dell’articolo 19 della citata Convenzione bilaterale: infatti l’articolo 19 della Convenzione prevede la potestà impositiva esclusiva all’Italia in caso di personale di cittadinanza italiana, non disciplinando la fattispecie dei cittadini marocchini e i cittadini in possesso di terza cittadinanza, per i quali la convenzione rimanda ad un criterio impositivo concorrente, legittimando una sorta di impasse impositiva in ragione della quale entrambi gli Stati avrebbero la legittimità al prelievo fiscale, e prevedendo – nel caso di doppia imposizione – l’applicazione del meccanismo di cui all’articolo 21 della Convenzione;
risulta all’interrogante che gli impiegati a contratto che sono attualmente oggetto di accertamento fiscale non dispongono di altri redditi e quindi per loro non trova nemmeno applicazione il meccanismo facente capo al calcolo dell’aliquota fiscale previsto dall’articolo 21 della Convenzione Italia/Marocco. Nello specifico, le autorità marocchine tassano il reddito percepito da lavoro dipendente degli impiegati in parola, già assoggettato a tassazione alla fonte dall’Erario italiano. Di conseguenza non si tratta del calcolo dell’aliquota per altri redditi in Marocco, ma si tratta di una vera e propria doppia imposizione;
appare opportuno segnalare che ai sensi dell’articolo 86 del "Code Général des Impôts" del Marocco, gli impiegati che percepiscono un solo stipendio, corrisposto da un unico datore di lavoro, non sono tenuti ad effettuare la dichiarazione annua del reddito perché essa è a cura del datore di lavoro. Ai sensi dell’articolo 156 dello stesso "Code Général des Impôts" del Marocco (legge imperativa), tutti i datori di lavoro operanti in Marocco sono tenuti ad assolvere al compito di sostituto d’imposta, dovendo operare alla fonte le ritenute previste per legge. Dai contatti avuti in loco non risultano esservi rappresentanze straniere accreditate sul territorio del Marocco che invitino i propri impiegati ad assolvere in maniera autonoma i doveri fiscali derivanti dall’assoggettamento a fiscalità dello stipendio;
Come da ultima risposta del Vice Ministro On. Lapo PISTELLI (Prot. n. 1151/85954 del 23/04/2015) all’interrogazione a risposta scritta n. 4-07571 (On. Marco Fedi), in cui si conferma che di concerto con il MEF, è stato formalmente proposto che l’inquadramento delle remunerazioni del personale a contratto in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari italiane, benché erogate in funzione di un rapporto di lavoro dipendente, fosse ascrivibile all’art 19 (funzioni pubbliche) della suddetta convenzione e non all’art 15 (lavoro dipendente) in base al quale invece l’Amministrazione fiscale del Marocco tassa dette remunerazioni. Negli scambi quindi con le Autorità marocchine, per il tramite del MAECI, era stato chiesto alle medesime se concordassero con tale punto di vista;
Come riscontro, il Ministero degli affari esteri marocchino ha chiesto alla parte italiana di proporre un nuovo testo che possa risolvere l’equivoco. Risulta all’interrogante che l’eventuale proposta non sia ancora pervenuta dal MEF italiano;
Con l’eventuale accettazione dell’interpretazione dell’Amministrazione fiscale del Marocco che voleva tassare dette remunerazioni in base all’articolo 15 (lavoro dipendente sulla base della residenza), non solo è contro lo spirito della convenzione che tende ad evitare la doppia imposizione, perché tutte le remunerazioni del personale a contratto sono soggette alla fonte dall’erario italiano, ma di conseguenza verranno implicate anche le remunerazioni del personale a contratto a legge italiana;
nel 2012 le autorità marocchine hanno assunto la decisione di provvedere con un assoggettamento fiscale esclusivo del personale a contratto di cittadinanza marocchina, imponendo il pagamento delle imposte e degli arretrati relativi agli ultimi 5 anni ed escludendo l’ipotesi di ricorrere a quanto disposto dall’articolo 21 della Convenzione in materia di meccanismi di compensazioni in caso di doppia imposizione;
a seguito della suddetta decisione da parte delle autorità di Rabat, come è stato evidenziato dall’allora Vice Ministro Dassu’ in occasione del riscontro ad un’interrogazione a risposta scritta sul medesimo argomento "l’amministrazione ha interessato il dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia che, il 18 novembre scorso (2013) ha chiesto formalmente alle autorità Marocchine l’avvio di una procedura amichevole per giungere ad un’interpretazione condivisa del testo convenzionale. Contestualmente l’Ambasciata d’Italia a Rabat sta esercitando i suoi buoni uffici al fine di ottenere la riduzione o la dilazione dei debiti pregressi";
malgrado le suddette dinamiche non si è giunti ad alcuna rettifica della norma, di contro, negli ultimi giorni il prelievo fiscale di cui alle citate decisioni è diventato ingiuntivo con notifiche di pignoramenti e cartelle esattoriali trasmesse dalle autorità locali ai lavoratori di cui in premessa, che – vale la pena segnalarlo – percepiscono retribuzioni particolarmente basse;
risulta all’interrogante che dalla Farnesina sia stata segnalata la necessità di riunire in tempi celeri un tavolo di consultazione tra esperti marocchini e italiani al fine di chiarire in via definitiva la configurazione dell’assoggettabilità dei contrattisti locali al fisco Marocchino alla luce della confusione normativa sollevata dalla suddetta Convenzione;
al fine di operare il chiarimento normativo di cui premessa sarebbe auspicabile operare una revisione della suddetta Convenzione prevedendo nello specifico che, “in deroga al paragrafo 1 dell’articolo 19 della convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, siano esonerati nello stato di soggiorno, in virtù degli usi internazionali e delle disposizione della medesima convenzione, i trattamenti, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che in uno dei due Stati contraenti afferiscono al personale del rango diplomatico dell’Ambasciata che presta servizio sul territorio dell’altro Stato, così come al personale non diplomatico assunto direttamente dall’ambasciata o dai suoi servizi esterni che ne costituiscano parte integrante, sussistendo la condizione che tale personale abbia la nazionalità del primo Stato”.
Chiede se si intende predisporre iniziative volte ad individuare soluzioni urgenti che nelle more della revisione delle disposizioni della "Convenzione tra Italia e Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi" consentano di sospendere l’esecutività del prelievo fiscale da parte del fisco Marocchino;
quali sono le risultanze del confronto attualmente avviato con le autorità Marocchine sul tema in oggetto.
Come si intende intervenire sulla Convenzione di cui in premessa, al fine di superare l’equivoco interprativo in capo all’articolo 19.
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