Si va verso una stretta sui magistrati candidati alle elezioni di tutti i livelli, dalla circoscrizione alle politiche alle europee. In Senato i due relatori alle proposte di legge in materia, Felice Casson (Pd) e Carlo Sarro (Pdl) hanno messo a punto un testo di sintesi sul saranno impegnate le commissioni Giustizia e Affari Costituzionali del Senato. Il testo prevede che i magistrati non possano candidarsi se hanno lavorato negli ultimi due anni prima della data della presentazione delle liste nel collegio in cui intendono correre. Per i giudici di pace il limite e’ un anno.
Se questa norma entrasse in vigore, per fare un esempio, il pm Antonio Ingroia non potrebbe candidarsi a Palermo alle prossime elezioni o dovrebbe comunque rinunciare alle inchieste che sta svolgendo in quella procura. O l’ex pm Luigi De Magistris, che all’epoca lascio’ il suo incarico, non si sarebbe potuto comunque candidare nel 2009 all’europarlamento. Lo stesso vale per molti magistrati che svolgono in questa legislatura il ruolo di parlamentare. I magistrati, inoltre, secondo la proposta dei relatori, non possono diventare ministri, viceministri o sottosegretari se non sono in aspettativa.
Norme stringenti anche per la fase post-elezioni. Se il magistrato non viene eletto, infatti, puo’ tornare a fare il pm o il giudice ma per 3 anni non puo’ esercitare le sue funzioni nel collegio nel quale ha corso. In caso venga eletto, invece, non puo’ piu’ tornare a far parte della magistratura di provenienza ma, se non ha maturato l’eta’ per la pensione (per la quale puo’ comunque riscattare fino a cinque anni) gli si aprono le porte dell’Avvocatura dello Stato o del Consiglio di Stato. Lo stesso destino che tocca ai magistrati che vengono nominati ministri, vice ministri o sottosegretari o anche capi di gabinetto di un ministro.
Le porte dell’Avvocatura o del Consiglio di Stato si aprirebbero, qualora la norma passasse, anche ai molti magistrati che sono in questo momento parlamentari. Casson e Sarro propongono, infatti, nelle norme transitorie del loro testo, che una volta cessata la legislatura le toghe gia’ elette possano tornare al loro incarico ma con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per almeno 5 anni ma possano anche essere ricollocati all’Avvocatura, al Consiglio di Stato o alla Corte dei Conti. Possono altrimenti andare in pensione e sempre con la possibilita’ di riscatto fino a 5 anni di servizio.
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